E’ stato pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 203 del 31-8-2016 il decreto legge indicato in oggetto che contiene – fra l’altro – disposizioni in materia di processo amministrativo telematico.
Il citato decreto è in vigore dal 31/8/2016 giorno della pubblicazione in G.U.
In particolare si segnala che l’articolo 7 modifica il Codice dle processo amministrativo sostituendo il comma 2 dell’art. 136 con il seguente:
“I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e’ gia’ incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall’impiego delle modalita’ di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalita’ telematiche
previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e
dei documenti”.
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