La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665/2016 del 18/4/2016 – disponibile per il download così come estratta dal sito della Cassazione – ha statuito che è valida la notifica a mezzo PEC anche in violazione delle regole ex art. 3-bis L. 53/1994 se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Nella motivazione si legge:
“Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. … Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali |’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte“.
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