Sentenza Giudice di Pace di Lucera n. 386/2015 – risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lucera, Avv. xxxxxx ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 237/2014 del ruolo generale in data 14/04/2014

tra

xxxx rappresentato e difeso dall’Avv. xxxx come da mandato a margine dell’atto di citazione e come in atti elettivamente domiciliato

attore

e

ASL xxx  in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata daIl’Avv. xxx come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, come in atti elettivamente domiciliata

convenuta

nonché

il Comune di xxx, come legalmente rappresentato, difeso e rappresentato dall’Avv. xxx come da mandato a margine della comparsa di costituzione e come in atti elettivamente domiciliato convenuto chiamato in causa

avente ad oggetto: risarcimento danni materiali

CONCLUSIONI

Alludienza del 18/09/2015 le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi in atti versati , come da verbale, il Giudice riservandosi per la decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione.

Oggetto del contendere e il risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura di proprietà attorea Audi tg xxx in data 13/03/2014 verso le ore 09,20 sulla SP 109 (Lucera-Troia) al Km 25 a causa de|l‘impatto realizzatosi con un cane randagio che vagava sulla carreggiata.

L‘attore ha incardinato il giudizio nei confronti della ASL xxx la quale , costituitasi in giudizio , ha chiesto — ed ottenuto dal Giudice — di evocare in giudizio il Comune di xxx, a sua volta costituitosi.

Entrambi gli enti, oltre che a contestare nel merito la domanda attorea, hanno preliminarmente sollevato reciprocamente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo entrambi |’estromissione dal giudizio.

in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva osserva il Giudice quanto segue.

Premesso che in giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) non vi sono stati fino a poco tempo fa pareri concordi al riguardo – e che comunque il Giudice procedente si è già più volte pronunciato in altri procedimenti aventi per oggetto la medesima tipologia odierna , per ben comprendere la portata della questione appare necessario ricostruire brevemente l’iter giuridico che ha portato il Supremo Collegio a pronunciarsi in modo distonico.

Il fenomeno del randagismo e stato disciplinato con la legge quadro n. 28/1991 la quale ha demandato alle Regioni l’istituzione dell’anagrafe canina e l’adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.

La Regione Puglia, con propria legge n. 12/1995 ha individuato all’art. 2 l’ente Comune quale assegnatario delle funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e di tutela igienico-sanitaria degli stessi, da esercitarsi tramite le USL.

A seguito del riordino del servizio sanitario le USL sono state trasformate in ASL cosi smettendo di essere strutture operative dei Comuni e diventando aziende autonome se pur di dipendenza regionale.

Alla luce di tale acquisita indipendenza e stata riletta la predetta legge della regione Puglia nel senso che le ASL hanno ormai competenza autonoma e disancorata dai Comuni in materia di recupero dei cani randagi come previsto dall’art. 6.

Sulla base di tale premessa il Supremo Collegio (con le sentenze n. 8137/2009 ed ancor prima con la n. 27001/2005) ha riconosciuto in capo alla sola Asl la responsabilità per i danni provocati e ricollegabili al randagismo.

Di recente pero, con il proprio pronunciamento n. 17528/2011, la Corte di Cassazione ha riaperto la questione affermando che, in tema di randagismo, l’ente Comune non puo essere ritenuto esente da ogni responsabilità , dovendosi ricercare ed individuare nelle varie leggi regionali attuative della legge quadro n. 28/1991 i compiti in materia di randagismo che permangono ancora in capo ai comuni.

Sostanzialmente il Supremo Collegio ha inteso affermare che il problema del randagismo (che appare rilevante ed allarmante sia a causa della elevata incidenza numerica che sta assumendo su tutto il territorio nazionale che per le pericolose conseguenze in tema di incolumità pubblica che ne derivano) viene ad essere oggetto, nella sua regolamentazione giuridica, di una azione sinergica di compiti ed attribuzioni che vede impegnate diverse P.A.

Ed infatti da un esame della legge regionale pugliese n. 12/1995 (e della legge regionale di parziale modifica n. 26/2006) emerge chiaramente che anche i Comuni sono coinvolti ed impegnati nell’affrontare il problema del randagismo, dovendo provvedere alla costruzione di canili municipali e di canili rifugio (anche consorziandosi con altri comuni).

Pertanto, il sistema delineatosi nella regione Puglia (ma non solo) vede accanto alla responsabilità pacifica delle ASL per la realizzazione dei servizi di anagrafe canina , di sterilizzazione e di recupero dei cani randagi, quella dei Comuni che devono impegnarsi quanto meno nella costruzione o nel risanamento dei canili sanitari esistenti, come esplicitamente previsto all’art. 8 della legge 12/1995 (non modificato dalla novella) e nella progettazione dei canili rifugio [se trattasi di Comuni a tal scopo individuati dalla Giunta Regionale (art. 9 della medesima legge)].

Pertanto, deve concludersi, il fenomeno del randagismo deve essere affrontato — in Puglia — attraverso la correlazione di attività che accanto alla responsabilità delle Asl vedono quella concorrente dei Comuni.

Del resto e peraltro evidente che I’attività di recupero dei cani randagi se pur gravante per legge sulle Asl e funzionalmente collegata alla possibilità di poter collocare gli animali presso i canili.

Se le aggressioni o i danni materiali provocati ai cittadini sono riconducibili anche al mancato solvimento da parte del Comune dei propri obblighi in materia, non puo non configurarsi un duplice profilo di responsabilità dell’ente stesso sia per il mancato ottemperamento ai propri obblighi in materia di randagismo sia perché il Comune non puo esimersi dalla funzione di controllo del territorio di sua competenza dovendo vigilare acche i propri cittadini possano circolare nel territorio comunale nutrendo la legittima aspettativa di poterlo fare senza incorrere in pericoli per la loro incolumità personale o in eventi dannosi per le proprie cose.

Pertanto non puo non riconoscersi anche in capo al Comune, nel momento in cui viene meno ai propri doveri ed obblighi in materia di randagismo, una responsabilità aquiliana basata sul generale principio del neminem laedere laddove, dal mancato o insufflciente assolvimento dei predetti doveri, derivino danni ai cittadini.

Deve ancora aggiungersi – ed e questione di centrale rilevanza — che anche a prescindere dalla costruzione dei canili e dalla loro effettiva possibilità di recepimento e collocamento dei cani randagi accalappiati dalla Asl, non puo non gravare in ogni caso sul Comune la responsabilità per l’incolumità dei propri cittadini, di cui il Sindaco e il primo garante.

Giova infine precisare che la Asl, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 della legge regionale 12/1995, ha anche il dovere di controllare e vigilare sui rifugi, ciò comportando che la situazione dell’eventuale sovraffollamento rappresenta una problematica rispetto alla quale la Asl stessa non puo ritenersi estranea.

Viene cosi vieppiu a delinearsi e configurarsi un intreccio legislativo e funzionalmente connesso di responsabilità sia del Comune che della Asl che non puo avere altra conseguenza che quella di tenere affiancati i due enti sul piano della responsabilità.

Infine, da ultimo, il Supremo Collegio, e tornato sull’argomento con il proprio pronunciamento del 12/02/2015 n. 2741/2015 sez. lll civile, nel quale ha riaffermato che, in base al principio del neminem laedere, la PA e responsabile dei danni riconducibili aliomissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria di cui all’art. 2043 cc.

Nello specifico la Corte ha rilevato che”…il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo , atteso che l’ente territoriale — ai sensi della legge quadro 281/1991 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismol…) e tenuto , in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di protezione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”.

Il dictum della Cassazione è inequivocabile laddove richiama ed afferma una correlazione che non può che essere fra il Comune e la Asl e che non puo non dar luogo ad una responsabilità concorsuale fra detti enti.

In definitiva ritiene questo Giudice che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Asl debba essere disattesa.

Nel merito, spetta naturalmente all’attore dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 cc l’accadimento storico del fatto ed il nesso fra evento stesso e danni subiti.

Orbene,in linea istruttoria non puo non rilevarsi che gli agenti di Polizia Municipale di xxx sono intervenuti (cfr relazione di servizio) circa dopo 10 minuti l’accaduto e, portatisi sul luogo del sinistro hanno effettivamente verificato la presenza di un cane, sprovvisto dl microchip di riconoscimento, sulla carreggiata il cui decesso e stato poi dichiarato dal Veterinario della ASL Fg dott. xxx giunto sul luogo nel corso degli accertamenti.

Gli agenti accertatori hanno altresì rilevato la presenza del sig. xxx il quale ha dichiarato che, al momento del sinistro, seguiva con il suo veicolo quello dell’attore.

Sentito in giudizio, il xxx ha confermato le circostanze di tempo luogo e dinamica così come riferite in atto di citazione, precisando:

  • che il cane , provenendo dalla destra del veicolo attoreo, gli tagliava la strada;
  • che il vicolo attoreo sterzava a sinistra verso il centro della carreggiata;
  • che nonostante la suddetta manovra l’impatto era inevitabile ed avveniva con il lato sinistro del veicolo attoreo.
    In sede di interrogatorio formale e stato sentito, su delega scritta del Sindaco del Comune di xxx il funzionario dott. xxx il quale ha tra l’altro riferito:
  • che il Comune provvede alla costruzione dei canili;
  • che i controlli connessi alla legge regionale 12/95 viene esercitata dai Comuni mediante le Asl;
  • che il canile sanitario di cui si serve il Comune di xxx è ricettivamente inadeguato.
    E’ stato poi ascoltato il dottor xxx, quale Dirigente Veterinario della Asl xxx, il quale ha dichiarato:
  • che la Asl interviene, per i cani randagi, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale ;
  • che , per quel che riguarda la sterilizzazione dei cani randagi, in caso di mancata disponibilità de|l’ambulatorio pubblico si utilizzano ambulatori privati;
  • che il canile di xxx e sotto sequestro amministrativo — con facoltà d’uso — da anni;
  • che nessuno aveva segnalato la presenza del cane randagio che ha provocato il sinistro per cui è causa.

Orbene, anche dalle dichiarazioni rese dal delegato del Sindaco e dal Dirigente Asl non puo fare a meno di rilevarsi la sussistenza di quella correlazione di responsabilità fra Asl e Comune , affermata in modo specifico dal Giudice delle Leggi (cfr pronunciamento del 2015 innanzi citato) in base alla quale si delinea e configura un intreccio legislativo e funzionalmente connesso di responsabilità sia del Comune che della Asl che non puo avere altra conseguenza che quella di tenere affiancati i due enti stessi sul piano della responsabilità.

Per quanto riguarda l’attore egli ha assolto sufficientemente al proprio onere probatorio ex art. 2697 cc. avendo provato sia il verificarsi del fatto storico (senza alcuna responsabilità ravvisabile nella sua condotta di guida) che il nesso eziologico tra impatto del randagio ed evento dannoso, cosi come pure indubitabile è emerso essere lo stato di randagismo del cane, come appurato dagli agenti accertatori della Polizia Municipale di xxx.

Concludendo sull’an, sulla scorta di quanto osservato all’inizio della motivazione della presente sentenza, deve quindi essere affermata una responsabilità in solido da fatto illecito attribuibile sia al Comune contumace (nei confronti del quale potrebbe peraltro essere ravvisabile anche un profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c.) che alla Asl costituita.

Con riguardo al quantum, osserva questo Giudice che la fattura in atti prodotta appare analitica e dettagliata sia nella individuazione delle voci di danno (che appaiono conseguenziali risp tto ai danni rappresentati nelle foto in atti) che dei relativi costi di risanamento, apparendo anche cronologicamente congruente rispetto alla data del sinistro.

L’importo globale di € 2.469,08 stimasi pero equo ridurlo ad un importo di E 1.900,00 attesa la vetustà della vettura attorea (anni 8) al momento del sinistro.

Al pagamento di detto importo, comprensivo di interessi legali dal sinistro al soddisfo e di danno da svalutazione monetaria , da calcolarsi secondo indici istat , attesa la natura di debito di valore del danno da illecito, devono essere condannati in solido gli enti citati in giudizio dall’attore

Le spese di giudizio — come in dispositivo liquidate anche ai sensi dellart. 4 comma Il DM55/2014 – seguono la soccombenza.

PQM

ll Giudice di Pace di Lucera, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea cosi come proposta — disattesa ogni altra richiesta ed eccezione – la accoglie per quanto di ragione e per l’effetto :

  • preliminarmente rigetta leccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dalla Asl Fg che dal Comune di xxx;
  • condanna il Comune di xxx e la ASL xxx entrambe come legalmente rappresentate ed in solido fra loro, al pagamento in favore di xxx dell’importo di € 1.900,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo e danno da svalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici istat, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.799,27 (comprensivi di maggiorazione del 20% ex art. 4 comma Il DM 55/2014 sui compensi determinati in € 1.400,00) di cui € 119,27 per spese esenti oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.

Spese integralmente compensate fra Asl xxx e Comune di xxx.

Lucera 22/09/2015

Il Giudice di Pace

Avv. xxx

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